COSTO DI COSTRUZIONE
Ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia” il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione.
Il costo di costruzione per gli edifici residenziali, in applicazione del comma 9 del succitato art. 16, è determinato periodicamente dalle regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l’edilizia agevolata e nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, tale costo è adeguato in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT),
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Delibera G.C. 30/2026_Adeguamento 2026 (153.16 KB)
Inserita il 20/05/2026
Modificata il 10/06/2026
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